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Venditore porta a porta – incaricato alle vendite

Il venditore porta a porta o incaricato alle vendite è un professionista che non rientra nell’inquadramento degli agenti di commercio o dei procacciatori di affari e normalmente agisce senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’impresa mandataria.

Per questo motivo, la vendita porta a porta viene considerata una forma particolare di vendita al dettaglio di beni e servizi ed è disciplinata con una legge ad hoc: L. 173/2005.

Come opera il venditore porta a porta

Per potere operare, i venditori porta a porta – incaricati alle vendite devono avere una lettera di incarico che evidenzi tale inquadramento.

Inoltre, in merito alla sua attività, secondo l’art. 19 del D.Lgs n. 114/98, il venditore porta a porta durante la sua attività di vendita, deve avere necessariamente un tesserino di riconoscimento fornitogli dell’azienda.

L’inquadramento fiscale

Dal punto di vista fiscale è molto importante vedere come viene determinata l’imposta sul reddito del venditore.

Il venditore porta a porta come detto, non può essere trattato come un agente di commercio e il calcolo delle proprie imposte sui redditi è abbastanza particolare.

Come riportato nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/73 si afferma infatti che le provvigioni percepite dai venditori porta a porta sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta del 23% da parte dell’azienda.

Attenzione! La ritenuta deve essere applicata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria (da non confondere con il regime forfettario che non si può nemmeno applicare per questa tipologia di attività).

Il valore quindi dell’imponibile netto sul quale calcolare la ritenuta del 23% è infatti non l’intero ammontare ma il 78%.

La conseguenza dell’applicazione della ritenuta è che i venditori saranno esonerati dalla dichiarazione dei redditi. Questo esonero è valido solo se il venditore non percepisca altri redditi. Nel caso percepisse altri redditi, il venditore dovrà presentare la dichiarazione senza indicare però le provvigioni percepite.

Resta fermo l’obbligo della dichiarazione IVA e le comunicazioni trimestrali ai fini IVA.

Gli adempimenti contabili del venditore porta a porta

Nel dettaglio gli adempimenti contabili al quale saranno soggetti i venditori porta a porta sono:

  • registrazione mensile o trimestrale delle fatture di provvigioni,
  • versamento IVA mensile o trimestrale tramite F24 telematico,
  • presentazione Dichiarazione IVA Annuale con sistema telematico,
  • presentazione Comunicazione Liquidazioni IVA trimestrali,

La gestione contributiva del venditore porta a porta

L’art. 44 del D.L. n. 269/2003 afferma che i soggetti incaricati delle vendite a domicilio sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento dei contributi al superamento di € 5.000 di provvigioni nette.

Possiamo dire quindi che il venditore sarà obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata INPS nel momento in cui vengono superati i 5.000 € netti di provvigioni. Tale soglia di esenzione da contribuzione dei 5.000 € di provvigioni nette inoltre è annuale.

Significa che ogni anno, fino al raggiungimento di € 5.000 di provvigioni nette, il venditore sarà esonerato dalla contribuzione INPS.

Il calcolo e versamento INPS è anch’esso particolare.

I contributi dei venditori porta a porta sono per un terzo a carico del venditore e per 2/3 a carico dell’azienda mandante. Il venditore dovrà quindi porre in fattura le trattenute per i contributi INPS, del valore di un terzo dei contributi dovuti e successivamente sarà l’azienda mandante ad effettuare il versamento complessivo.

Inoltre, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Nota 25.07.2005 n. 2018, i venditori porta a porta non sono assoggettati all’assicurazione INAIL anche se svolgano le attività “pericolose” individuate dall’art. 1 TU n.1124/65 tra le quali l’uso del computer e l’uso di veicoli a motore personalmente condotti.

Per concludere è bene anche puntualizzare per evitare eventuali dubbi che, i venditori porta a porta per la particolare tipologia di attività, non sono iscrivibili ad ENASARCO. Ciò perché la lettera d’incarico stipulata fra le parti non è un mandato di agenzia.

È importante infatti, negli accordi commerciali stabiliti nella lettera d’incarico, evitare di configurare i venditori a domicilio con le caratteristiche predeterminanti degli agenti di commercio come attribuire una zona in esclusiva, vincolare gli i venditori porta a porta con obblighi di fare e non fare e tutti gli elementi tipici del mandato di agenzia.

Adempimenti a cura di Partitaiva24.it

Per i venditori porta a porta / network marketing / incaricati alle vendite (con canone mensile pari a 37€ + iva) si effettuano solo gli adempimenti ai fini iva e non è prevista la redazione del modello redditi (in quanto già tassati alla fonte), salvo non percepiscano altre forme di reddito su cui scatta obbligo dichiarativo che ci deve essere comunicato sia in fase di preventivo sia ogni anno quando si redigono le dichiarazioni dei redditi dietro pagamento di un canone extra.

E-commerce – spostamento merci tra magazzini UE in possesso di diverse partite iva UE

Un’operazione frequente che di solito si verifica nelle aziende che vendono online riguarda lo spostamento di beni a se stessi tra due depositi situati in due paesi UE diversi. Non aderendo al regime Call off Stock, COS, sarà necessario aprire una partita iva in ogni paese in cui si stoccherà merce anche se il magazzino non è tuo.

Per quanto riguarda la normativa IVA il trasferimento di beni a se se stessi è una operazione assimilata alle vendite intracomunitarie.

In pratica, quando un venditore residente in Italia invia dei propri beni dal magazzino italiano ad un altro magazzino situato in un diverso Stato UE si realizza una cessione intracomunitaria assimilata. Infatti, lo spostamento di beni in ambito UE è considerata una cessione assimilata alle vendite intracomunitarie non imponibili IVA dato che non è una effettiva vendita ma solo uno spostamento di merce.

Questa operazione deve essere fatturata ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c) del D.L. n. 331/93. Inoltre, in relazione a tale posizione devono essere espletati tutti gli obblighi relativi considerando come controparte la propria partita iva estera.

Formalmente è come se fosse una vendita, ma nella sostanza non lo è..

La fattura, ai sensi dell’art. 6 del DPR IVA, deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione. L’effettuazione dell’operazione per le cessioni intracomunitarie coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione al “cessionario “cliente” o a terzi per suo conto (articolo 39, comma 1 del D.L. n. 331/93). Attenzione in quanto spesso i titolari del magazzino non comunicano correttamente tali spostamenti di merce e il venditore (tu) ne viene a conoscenza mesi dopo.

Inoltre, essendo il trasferimento assimilato ad una cessione comunitaria deve essere compilato il modello INTRASTAT come se fosse una vendita B2B UE. Questo è quanto previsto dall’articolo 50 comma 6 del D.L. n. 331/93.

Consigliamo a tal proposito di visionare dei tool per la reportistica del tuo e commerce di soffermarsi nello specifico, al massimo ogni trimestre, sulle sezioni “riepilogo trasferimenti in uscita” in riferimento alla propria partita iva italiana al fine di redigere correttamente le fatture per spostamento merci e poi far redigere e trasmettere il modello INTRASTAT al proprio consulente.

Il trasferimento di beni a se stessi in un altro Stato comunitario, si qualifica come “trasferimento di bene” e non come “cessione comunitaria”. Questo sebbene si tratti di una operazione assimilata alla cessione intracomunitaria, ai fini IVA non comporta l’effettivo trasferimento della proprietà del bene. Per questo motivo i consulenti di Partitaiva24 gestiranno dal punto di vista contabile tali operazioni utilizzando gli appositi conti transitori per spostamento merci (ovvero tali operazioni non sono ricavi imponibili ai fini delle imposte).

In assenza di fatture per tali spostamenti di stock non sarà possibile registrare tali operazioni e redigere correttamente i modelli INTRASTAT.


In caso di controllo da parte delle autorità fiscali estere, sarà necessario procedere con l’emissione di tali fatture e poi all’integrazione di modelli INTRASTAT precedentemente trasmessi in modo incompleto ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso ove possibile.

Consigliamo prima di avviare operazioni di questo genere di muoversi per tempo: identificarsi direttamente ai fini iva nei vari paesi UE o a nominare un proprio rappresentante fiscale nello Stato membro di destinazione dei beni. Poi prendere dimestichezza con i report per visionare gli spostamenti di merce in uscita; emettere le fatture per tali spostamenti e richiedere al consulente dedicato, una consulenza specifica per la corretta gestione di tutti gli adempimenti. Infine accertarsi che nei modelli INTRASTAT tali operazioni vengano registrate.

Le spese promiscue che può scaricare un’impresa

Le spese promiscue che puoi scaricare sono quelle spese che possano essere imputate parte per la tua sfera lavorativa e parte per la tua sfera privata. In queste situazioni ci sono delle regole specifiche per la deduzione dei costi. Non si parla di una deducibilità/detraibilità piena al 100% ma ridotta. Le spese principali a cui ci riferiamo sono le spese casa-ufficio e dell’auto.

Spese casa-ufficio

Nella premessa che la casa-ufficio non è un immobile strumentale ma promiscuo e che tutte le spese debbano essere intestate a te, puoi dedurre i costi relativi a utenze, bollette, affitto, spese condominiali e altri costi per acquisto di servizi e beni nella misura del 50% dell’importo (articolo 54, comma 3, del TUIR). Per usufruire di tale deduzione non è necessario dimostrare che tali spese siano state effettivamente sostenute durante l’orario di lavoro o verso dei clienti o fornitori.

Se sono in affitto?

Se non possiedi l’immobile ma hai un regolare contratto di locazione potrai dedurre il 50% del canone pagato periodicamente. Nel caso in cui tu non sia il solo intestatario del contratto di locazione, ricorda che dedurrai il 50% della quota del canone che tu paghi e non dell’intero canone versato da tutti gli inquilini.

La detrazione dell’iva per le spese promiscue

Riguardo l’iva delle spese promiscue, il dibattito è sempre aperto. Per le spese promiscue infatti bisognerebbe valutare in maniera oggettiva la quota parte di iva pagata per lo svolgimento della propria attività, cosa praticamente impossibile (pensa alla bolletta del gas). In questi casi, prudenzialmente ti consigliamo di non detrarre l’iva su tali spese per evitare qualsiasi tipo di recupero dell’iva da parte dell’erario.

L’acquisto di attrezzatura e beni strumentali

L’acquisto di beni strumentali che sono necessari per la nostra attività sono deducibili al 100% anche se vengono collocati nella tua casa ufficio e quindi a livello teorico sono utilizzati anche per fini non lavorativi (es. PC, stampante, arredamento ecc…).

Ricorda però che nel caso di acquisto di beni superiori a € 516,46 questi saranno ammortizzati su più anni e quindi la deduzione sarà diluita su più esercizi secondo il piano di ammortamento.

Ristrutturare la casa-ufficio

Sconsigliamo di dedurre, anche nella misura del 50%, i costi relativi all’ammodernamento dell’abitazione utilizzata promiscuamente anche per fini professionali. Sebbene a livello teorico sia ammissibile dedurre al 50% le spese per manutenzioni ordinarie ed ammodernamento dei soli locali destinati allo svolgimento dell’attività professionale, il rischio di contenzioso è davvero molto alto.

Le spese di più uffici

Se hai già un ufficio nello stesso comune dove risiedi e anche a casa hai ricavato degli spazi da destinare al tuo lavoro e vuoi dedurre parte delle spese di casa e interamente quelle dello studio ci sono brutte notizie. In questi casi puoi “scaricare” al 100% soltanto i costi relativi all’ufficio e nulla puoi fare per le spese promiscue della casa-ufficio. C’è una presunzione “indiretta” che all’interno dello stesso comune tu possa lavorare soltanto in un unico luogo.

Le utenze telefoniche

Nel caso di abitazione–ufficio il costo promiscuo presente in bolletta è deducibile nella misura del 50% mentre l’iva prudenzialmente è bene non detrarla.

Cosa può scaricare un’impresa

Cosa può scaricare un’impresa sono quelle spese che seguono i criteri di: effettività, inerenza e congruità.

Parliamo quindi di quei costi che sono strettamente legati alla tua attività. All’interno della tua contabilità dunque non può essere inserito qualsiasi costo a prescindere. Inoltre, in caso di accertamento, è tuo onere non solo mostrare la documentazione relativa agli acquisti (le fatture) ma anche provare che i costi sostenuti abbiano i predetti requisiti. Fai ben attenzione!

Prima di fare una lista però è importante sapere che cosa serve al fine di poter inserire un costo nella tua contabilità ovvero per farti scaricare il costo.

Devi essere in possesso della fattura di acquisto (in formato xml) se italiana o PDF se straniera, fattura che deve essere intestata alla tua partita iva, e di tutte quelle che sono le pezze giustificative che possano esserti di supporto in caso di controlli. (Per pezze giustificative intendiamo ricevute, documenti di trasporto, biglietti ecc…).

Altra premessa prima di parlare di ciò che potrai scaricare è quella del momento in cui viene definita la deducibilità. Per le imprese solitamente si applica il “noto comma 5“; in altre parole i costi che sostieni vengono inseriti in Co.Ge. (contabilità generale) secondo il principio del “fattura registrata = fattura pagata in pari data”. In tal modo le fatture con tutti i costi che sostieni diventano “temporalmente” deducibili esclusivamente in base alla data di registrazione del documento dato che vige tale presunzione registrato = pagato.

Ovviamente, sono previste come al solito delle eccezioni in relazione alla tipologia di costo sostenuto, un’esempio su tutti sono l’acquisto di beni strumentali che utilizzerai per più anni e che verranno ammortizzati in più esercizi.  Fiscalmente non potrai dunque dedurre tutto subito nell’anno di acquisto del bene strumentale.

Spese deducibili al 100%

Se sei un commerciante o un artigiano i costi che puoi scaricare al 100% sono:

  • merci destinate alla vendita o alla trasformazione;
  • materiali di consumo;
  • cancelleria e valori bollati;
  • libri inerenti la propria professione;
  • corsi di formazione e aggiornamento professionale;
  • software e applicativi  gestionali;
  • attrezzatura e beni strumentali ad uso esclusivo dell’attività (PC, stampante, fax, macchinari e attrezzature varie, impianti, ecc);
  • spese postali di spedizione (ad esempio se invii la merce al cliente tramite corriere);
  • spese dei professionisti che ti emettono regolare fattura per le loro prestazioni intellettuali (commercialisti, avvocati, ingegneri, ecc);
  • spese di pubblicità e promozione;
  • spese e utenze della propria sede aziendale incluse le spese condominiali e la TARI (tassa sui rifiuti);
  • imposte e tasse come i diritti camerali annui oppure bollettini per il pagamento di oneri comunali, ecc;
  • costo del lavoro dipendente;
  • le prestazioni di lavoro occasionale che ricevi da parte di tuoi eventuali collaboratori non titolari di partita iva.

Spese promiscue

Non è raro che ci siano delle spese che possano essere imputate parte per la sfera lavorativa e parte per la sfera privata. Tali spese sono definite appunto spese promiscue. Questa spese si ritrovano molto spesso quando per lo svolgimento dell’attività ti avvali di mezzi privati come l’auto o utilizzi la tua residenza come ufficio/studio.

In queste situazioni ci sono delle regole specifiche per la deduzione dei costi. Tali spese infatti non sono deducibili/scaricabili al 100% ma in maniera ridotta.

Spese promiscue casa-ufficio

Nella premessa che la casa-ufficio non è un immobile strumentale ma promiscuo e che tutte le spese debbano essere intestate a te, puoi dedurre i costi relativi a utenze, bollette, affitto, spese condominiali, TARI e altri costi per acquisto di servizi e beni nella misura del 50% dell’importo (articolo 54, comma 3, del TUIR). Per usufruire di tale deduzione non è necessario dimostrare che tali spese siano state effettivamente sostenute durante l’orario di lavoro o verso dei clienti o fornitori.

La detrazione dell’iva per le spese promiscue

Riguardo l’iva delle spese promiscue, il dibattito è sempre aperto. Per le spese promiscue infatti bisognerebbe valutare in maniera oggettiva la quota parte di iva pagata per lo svolgimento della propria attività, cosa praticamente impossibile (pensa alla bolletta del gas). In questi casi, prudenzialmente ti consigliamo di non detrarre l’iva su tali spese per evitare qualsiasi tipo di recupero dell’iva da parte dell’erario.

Le spese telefoniche

Oggi non si distingue più tra utenza fissa e mobile, si ha un criterio unico per la deducibilità del costo. La deducibilità del costo per le spese telefoniche è prevista per l’80% del costo presente in fattura. Capitolo iva invece, la detrazione al 100% della stessa è prevista solo nel caso di telefonia fissa esclusiva mentre per l’utenza cellulare l’iva è detraibile al 50%.

Attenzione. Nel caso di abitazione–ufficio il costo promiscuo presente in bolletta invece è deducibile nella misura del 50% come abbiamo detto prima mentre l’iva prudenzialmente è bene non detrarla.

Le spese per i dipendenti e le loro trasferte

Anche le spese sostenute per i dipendenti rappresentano dei costi deducibili integralmente. Per i tuoi dipendenti, inoltre, sono deducibili le spese per vitto e alloggio giornaliero per le trasferte svolte in Italia, e fuori dal proprio comune fino a € 180,76.

I buoni pasto ai dipendenti

I buoni pasto sono largamente utilizzati da imprese con dipendenti. Per te la fattura dell’azienda che emette i buoni ti darà la possibilità di dedurre il 100% del costo complessivo di tutti i buoni e detrarre interamente l’IVA.

Le spese per alberghi e ristoranti

Per stabilire quali sono le spese deducibili per alberghi e ristoranti bisogna distinguere tra:

  1. spese per alberghi e ristoranti “pure”;
  2. spese per alberghi e ristoranti assimilate alle spese di rappresentanza;
  3. spese per alberghi e ristoranti per corsi di aggiornamento professionale.

Nel primo caso, spese per alberghi e ristoranti pure, potrai detrarre il 100% dell’iva e il 75% del costo. Ovviamente le spese devono essere documentate e inerenti all’attività. Ti consigliamo sempre di farti emettere fattura: non basta il documento commerciale se vuoi detrarre il 100% dell’iva.

Per imprese individuali, in questa ipotesi, non è previsto alcun limite di deducibilità del costo in relazione al fatturato, ma esclusivamente la percentuale di deducibilità del 75% rispetto al totale del costo sostenuto.

Nel secondo caso, invece, spese di alberghi e ristoranti assimilate a quelle di rappresentanza, non potrai detrarre l’iva (quindi iva indetraibile al 100%), mentre è possibile dedurre soltanto il 75% del costo nei limiti del 1,5% del fatturato.

Nel terzo caso, ovvero sostenimento delle spese di albergo e ristorante per partecipare a corsi e convegni, sarà possibile detrarre il 100% dell’iva e dedurre il 75% del costo.

Gli omaggi ai clienti

Se vuoi fare dei piccoli omaggi ai tuoi clienti, le fatture per l’acquisto di tali beni possono diventare una opportunità anche per dedurre tali costi.

Se regali ai clienti oggetti che nulla hanno a che fare con il business (come ad esempio un panettone e una bottiglia di vino ai vostri clienti mentre voi avete un negozio di scarpe) e che costano meno di 50 euro ciascuno (iva esclusa) potrai dedurre il 100% di quel costo e detrarre anche tutta l’iva.

Le spese per automobili

Per le spese legate all’acquisto di carburante e manutenzione dell’auto, la percentuale di deducibilità del costo è del 20% mentre l’iva è detraibile al 40% limitatamente ad un solo veicolo. L’appeal è veramente basso.

E’ importante, al fine di scaricare tali spese che tu paghi con mezzi tracciabili e che all’interno della fattura sia riportata anche la targa dell’autoveicolo oltre che i tuoi dati fiscali. Per le autovetture quindi i vantaggi sono minimi, il discorso cambia per gli autocarri.

Se acquisti un autocarro, ad esempio un piccolo furgoncino ad uso esclusivo dell’attività, un camion o in genere un mezzo per il trasporto di merci, è possibile portare in deduzione, sempre ammortizzando su più anni, l’intero costo di acquisto oltre al 100% dell’Iva esposta in fattura. Dimostrare, ovviamente, l’uso esclusivo di un autocarro per la tua attività è davvero semplice per il contribuente rispetto all’autovettura di famiglia.

Le spese di viaggio e trasporto

Rispetto alle spese per l’automobile, le spese di viaggio o trasporto sono interamente deducibili, se inerenti all’attività. In ogni caso, se la tua trasferta è all’interno del comune in cui ha la sede dell’attività, i costi non puoi dedurli.

Se la trasferta avviene con l’utilizzo dell’auto aziendale, valgono le regole generali per la deducibilità dei costi per il carburante.

Le spese promiscue che può scaricare un professionista

Le spese promiscue che puoi scaricare sono quelle spese che possano essere imputate parte per la tua sfera lavorativa e parte per la tua sfera privata. In queste situazioni ci sono delle regole specifiche per la deduzione dei costi. Non si parla di una deducibilità/detraibilità piena al 100% ma ridotta. Le spese principali a cui ci riferiamo sono le spese casa-ufficio e dell’auto.

Spese casa-ufficio

Nella premessa che la casa-studio non è un immobile strumentale ma promiscuo e che tutte le spese debbano essere intestate a te, puoi dedurre i costi relativi a utenze, bollette, affitto, spese condominiali e altri costi per acquisto di servizi e beni nella misura del 50% dell’importo (articolo 54, comma 3, del TUIR). Per usufruire di tale deduzione non è necessario dimostrare che tali spese siano state effettivamente sostenute durante l’orario di lavoro o verso dei clienti o fornitori.

Se sono in affitto?

Se non possiedi l’immobile ma hai un regolare contratto di locazione potrai dedurre il 50% del canone pagato periodicamente. Nel caso in cui tu non sia il solo intestatario del contratto di locazione, ricorda che dedurrai il 50% della quota del canone che tu paghi e non dell’intero canone versato da tutti gli inquilini.

La detrazione dell’iva per le spese promiscue

Riguardo l’iva delle spese promiscue, il dibattito è sempre aperto. Per le spese promiscue infatti bisognerebbe valutare in maniera oggettiva la quota parte di iva pagata per lo svolgimento della propria attività, cosa praticamente impossibile (pensa alla bolletta del gas). In questi casi, prudenzialmente ti consigliamo di non detrarre l’iva su tali spese per evitare qualsiasi tipo di recupero dell’iva da parte dell’erario.

L’acquisto di attrezzatura e beni strumentali

L’acquisto di beni strumentali che sono necessari per la nostra attività sono deducibili al 100% anche se vengono collocati nella tua casa ufficio e quindi a livello teorico sono utilizzati anche per fini non lavorativi (es. PC, stampante, arredamento ecc…).

Ricorda però che nel caso di acquisto di beni superiori a € 516,46 questi saranno ammortizzati su più anni e quindi la deduzione sarà diluita su più esercizi secondo il piano di ammortamento.

Ristrutturare la casa-ufficio

Sconsigliamo di dedurre, anche nella misura del 50%, i costi relativi all’ammodernamento dell’abitazione utilizzata promiscuamente anche per fini professionali. Sebbene a livello teorico sia ammissibile dedurre al 50% le spese per manutenzioni ordinarie ed ammodernamento dei soli locali destinati allo svolgimento dell’attività professionale, il rischio di contenzioso è davvero molto alto.

Le spese di più uffici

Se hai già uno studio professionale nello stesso comune dove risiedi e anche a casa hai ricavato degli spazi da destinare al tuo lavoro e vuoi dedurre parte delle spese di casa e interamente quelle dello studio ci sono brutte notizie. In questi casi puoi “scaricare” al 100% soltanto i costi relativi allo studio professionale e nulla puoi fare per le spese promiscue della casa-ufficio. C’è una presunzione “indiretta” che all’interno dello stesso comune tu possa lavorare soltanto in un unico luogo.

Le utenze telefoniche

Nel caso di abitazione–ufficio il costo promiscuo presente in bolletta è deducibile nella misura del 50% mentre l’iva prudenzialmente è bene non detrarla.

Cosa può scaricare un professionista

Cosa può scaricare un professionista sono quelle spese che seguono i criteri di: effettività, inerenza e congruità.

Parliamo quindi di quei costi che sono strettamente legati alla tua attività. All’interno della tua contabilità dunque non può essere inserito qualsiasi costo a prescindere. Inoltre, in caso di accertamento, è tuo onere non solo mostrare la documentazione relativa agli acquisti (le fatture) ma anche provare che i costi sostenuti abbiano i predetti requisiti. Fai ben attenzione!

Prima di fare una lista però è importante sapere che cosa serve al fine di poter inserire un costo nella tua contabilità ovvero per farti scaricare il costo.

Devi essere in possesso della fattura di acquisto (in formato xml) se italiana o PDF se straniera, fattura che deve essere intestata alla tua partita iva e di tutte quelle che sono le pezze giustificative che possano esserti di supporto in caso di controlli. (Per pezze giustificative intendiamo ricevute, documenti di trasporto, biglietti ecc…).

Altra premessa prima di parlare di ciò che potrai scaricare è quella del momento in cui viene definita la deducibilità, ossia il momento in cui si scaricano. Il professionista infatti, in termini di deducibilità, come prescrive il TUIR (testo unico sulle imposte sui redditi) segue il principio di cassa. I costi vengono dedotti al momento del loro sostenimento.

Ovviamente, sono previste come al solito delle eccezioni in relazione alla tipologia di costo sostenuto, un’esempio su tutti sono l’acquisto di beni strumentali che utilizzerai per più anni e che verranno ammortizzati in più esercizi.

Spese deducibili al 100%

Partiamo adesso con un elenco di quelle che sono le spese deducibili al 100 %, ossia quelle spese che riducono il valore dell’imponibile nella misura complessiva del loro valore:

  • cancelleria e valori bollati
  • libri e riviste professionali
  • corsi di formazione e aggiornamento
  • software gestionali
  • attrezzatura professionale
  • acquisto di servizi o merci

Spese promiscue

Non è raro che ci siano delle spese che possano essere imputate parte per la sfera lavorativa e parte per la sfera privata. Tali spese sono definite appunto spese promiscue. Questa spese si ritrovano molto spesso quando per lo svolgimento dell’attività ti avvali di mezzi privati come l’auto o utilizzi la tua residenza come ufficio/studio.

In queste situazioni ci sono delle regole specifiche per la deduzione dei costi. Tali spese infatti non sono deducibili/scaricabili al 100% ma in maniera ridotta.

Spese promiscue casa-ufficio

Nella premessa che la casa-studio non è un immobile strumentale ma promiscuo e che tutte le spese debbano essere intestate a te, puoi dedurre i costi relativi a utenze, bollette, affitto, spese condominiali e altri costi per acquisto di servizi e beni nella misura del 50% dell’importo (articolo 54, comma 3, del TUIR).

Per usufruire di tale deduzione non è necessario dimostrare che tali spese siano state effettivamente sostenute durante l’orario di lavoro o verso dei clienti o fornitori.

La detrazione dell’iva per le spese promiscue

Riguardo l’iva delle spese promiscue, il dibattito è sempre aperto. Per le spese promiscue infatti bisognerebbe valutare in maniera oggettiva la quota parte di iva pagata per lo svolgimento della propria attività, cosa praticamente impossibile (pensa alla bolletta del gas). In questi casi, prudenzialmente ti consigliamo di non detrarre l’iva su tali spese per evitare qualsiasi tipo di recupero dell’iva da parte dell’erario.

Le utenze telefoniche

Oggi non si distingue più tra utenza fissa e mobile, si ha un criterio unico per la deducibilità del costo.

La deducibilità del costo per le spese telefoniche è prevista per l’80% del costo presente in fattura.

Capitolo iva invece, la detrazione al 100% della stessa è prevista solo nel caso di linea fissa esclusiva per l’attività. Nel caso di utenza cellulare la detraibilità è del 50%. Attenzione. Nel caso di abitazione–ufficio il costo promiscuo presente in bolletta invece è deducibile nella misura del 50% come abbiamo detto prima mentre l’iva prudenzialmente è bene non detrarla.

Le spese per alberghi e ristoranti

Potrai dedurre tali spese per il 75% del valore dei costi sostenuti nel limite del 2% del tuo fatturato. L’iva invece può essere detratta al 100%. Se la spesa invece è qualificata come spesa di rappresentanza il tetto si abbassa dal 2% all’ 1%.

I buoni pasto

Se utilizzi i buoni pasto, le regole sono le medesime. La fattura dell’azienda che emette i buoni che ti verrà consegnata ti darà la possibilità di dedurre il 75% del costo complessivo di tutti i buoni (sempre con il limite del 2% dei compensi annui) e detrarre interamente l’IVA.

Le spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono quelle spese relative a quegli acquisti per omaggi a clienti, attività promozionali, feste, ricevimenti, inaugurazioni ecc… Tali spese sono deducibili al 75% nel limite dell’1% del fatturato mentre l’iva NON è detraibile.

L’auto e le spese di viaggio

Per le spese legate all’acquisto di carburante e manutenzione dell’auto, la percentuale di deducibilità del costo è del 20% mentre l’iva è detraibile al 40% limitatamente ad un solo veicolo. L’appeal è veramente basso.

E’ importante, al fine di scaricare tali spese che tu paghi con mezzi tracciabili e che all’interno della fattura sia riportata anche la targa dell’autoveicolo oltre che i tuoi dati fiscali.

Rispetto all’acquisto dell’auto invece, hai la possibilità di avere sempre una deducibilità pari al 20% del costo per un valore max di € 18.000 circa. Oltre tale soglia non avrai diritto a dedurre l’eccedenza.

Le spese di viaggio e trasporto se inerenti all’attività sono interamente deducibili. In ogni caso però, se la trasferta è all’interno del tuo comune in cui ha la sede dell’attività, non potrai dedurre i costi. Se la trasferta avviene con l’utilizzo della tua stessa auto invece valgono le regole generali per la deducibilità dei costi per il carburante.

NB. rientrano nel limite annuale di deducibilità di € 10.000 le spese di viaggio e trasporto necessarie per partecipare a degli eventi formativi.